Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica.

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 108/2026 contenente disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica.

Data:

20 Luglio 2026

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Descrizione

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, il cui art. 11 contiene disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d’identità elettronica. Nello specifico, relativamente alla validità delle carte d’identità cartacee, le stesse rimangono valide anche dopo il 3 agosto 2026 esclusivamente nei seguenti casi e con i seguenti limiti temporali:

· per l’identificazione delle parti contraenti in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione e ai fini del predetto rapporto contrattuale;

· ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica e comunque fino al 31 gennaio 2027.

· E’ invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità cartacea ai fini dell’espatrio. Oltre quella data, dunque, la stessa non sarà più valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali vigono particolari accordi internazionali. Lo stesso art. 11, ai commi 3 e 4, prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il Sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare a vista un documento d’identità provvisorio di validità, che:

· avrà una validità non superiore a sei mesi;

· non sarà rinnovabile;

· dovrà essere conforme al modello che sarà adottato con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Pubblica amministrazione;

· dovrà essere restituito al Comune all’atto del ritiro della carta di identità elettronica.

· Tale documento sarà valido anche ai fini dell’espatrio, ma alcuni Stati potrebbero non riconoscerlo. Si invitano i Comuni ad attendere ulteriori comunicazioni da parte del Ministero dell’Interno relativamente al modello e alle condizioni di rilascio e utilizzo del documento di identità provvisorio.

Ultimo aggiornamento: 20/07/2026, 09:05